Detrazione spese sanitarie

Con l’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sono state introdotte alcune importanti novità.

Il primo e più rilevante elemento di novità riguarda la detraibilità delle spese sanitarie sostenute dai pazienti. La norma prevede che a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021 (redditi e spese imputate al 2020) i pazienti potranno  effettuare la detrazione Irpef del 19% solo per le spese “tracciabili”, cioè quelle pagate con carte di creditobancomatbonifico bancario o postale e assegno.

I pazienti che lo vorranno potranno continuare a pagare in contanti, perdendo tuttavia il diritto alla detrazione Irpef del 19%. La nuova disposizione obbliga di fatto il professionista psicologo ad esplicitare con chiarezza ai pazienti che i pagamenti in contanti non sono fiscalmente detraibili.

La normativa non ha modificato l’obbligo di trasmettere i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. L’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili non riguarda le strutture pubbliche e quelle private “convenzionate” con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre sarà requisito di validità per le strutture private non convenzionate.

Nuovi limiti all’utilizzo del contante

Ancora in un’ottica antielusiva, il Decreto fiscale (DL n. 124/2019) collegato alla Legge di Bilancio ha previsto una graduale riduzione del limite entro cui saranno consentiti pagamenti in contante. Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il limite per i pagamenti in denaro contante viene portato a € 1.999,99 e dal 1° gennaio 2022 scenderà ulteriormente a € 999,99.

ENTRAMBI GLI STUDI DI ROMA MARCONI E ROMA CENTOCELLE SONO DOTATI DI POS PER CONSENTIRE IL PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO E/O BANCOMAT.